IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168, e in particolare l'art. 16 -
comma 1 relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, ed  in particolare l'art.
11;
  Visto il decreto  ministeriale del 16 maggio  1997 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  236 del  9 ottobre  1997
inerente "Istituzione  delle scuole  di specializzazione  in genetica
medica e malattie dell'apparato respiratorio";
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio
della facolta' di  medicina e chirurgia in data 14  ottobre 1998, dal
senato  accademico  in  data  30  novembre  1998,  dal  consiglio  di
amministrazione in data 10 dicembre 1998;
  Preso  atto della  nota  di indirizzo  ministeriale  prot. n.  1/98
recante "Legge 15 maggio 1997 n. 127 - autonomia didattica";
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
  Gli   articoli  dal   302   al  309,   relativi   alla  scuola   di
specializzazione   di   malattie  dell'apparato   respiratorio   sono
soppressi e sostituiti dai seguenti articoli con lo spostamento della
numerazione successiva.
  Dopo l'art. 301 viene inserita la seguente modifica statutaria:
                    SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
                 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
                              Art. 302.
  E'   istituita   la   Scuola  di   specializzazione   in   malattie
dell'apparato respiratorio nella Universita' degli studi di Parma.
  La  Scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale   delle   malattie   respiratorie   comprensivo   della
prevenzione,   fisiopatologia,  semeiotica,   patologia,  diagnostica
clinica  e  strumentale,  clinica,  terapia  e  riabilitazione  delle
malattie e delle emergenze respiratorie.
  La   Scuola  rilascia   il  titolo   di  specialista   in  malattie
dell'apparato respiratorio.
                              Art. 303.
  Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno di corso prevede un  minimo di 200 ore di insegnamento
(didattica  formale  e seminariale)  ed  una  attivita' di  tirocinio
guidato  attraverso frequenza  delle  strutture della  Scuola fino  a
raggiungere  l'orario annuo  complessivo  previsto  per il  personale
medico a tempo pieno, operante nel servizio sanitario nazionale.
  Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della
Scuola le strutture  della facolta' di medicina  e chirurgia, nonche'
le  strutture   ospedaliere  del  SSN  convenzionate.   Le  strutture
ospedaliere convenzionabili  debbono rispondere, nel loro  insieme, a
requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni
strumentali, per tipologia dei  servizi e delle prestazioni eseguite,
secondo  quanto  stabilito  per  le   procedure  di  cui  al  decreto
interministeriale  del 17  dicembre  1997  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n.  17 del  22 gennaio  1998. Rispondono  automaticamente a
tali  requisiti  gli   istituti  di  ricovero  e   cura  a  carattere
scientifico, operanti in settore coerente  con quello della scuola di
specializzazione.  Le  predette  strutture,  non  universitarie  sono
individuate  con i  protocolli d'intesa  di cui  allo stesso  art. 6,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.
  La  formazione deve  avvenire nelle  strutture universitarie  ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da garantire  un congruo  addestramento professionale  pratico,
compreso  il   tirocinio  nella  misura  stabilita   dalla  normativa
comunitaria.
  Tenendo presente  i criteri generali per  la regolamentazione degli
accessi, di cui al comma 4 dell'art.  9 della legge n. 341/1990 ed in
base alle risorse  ed alle strutture ed  attrezzature disponibili, la
scuola  e'  in grado  di  accettare  un  numero massimo  di  iscritti
determinato in 6 per ciascun anno  di corso, con un massimo totale di
24 specializzandi.
  Il   numero  effettivo   degli   iscritti   e'  determinato   dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  tra il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e  dalla successiva ripartizione dei posti
tra le universita'. Il numero di  iscritti a ciascuna scuola non puo'
superare quello totale previsto nello statuto.
  Sono  ammessi al  concorso per  ottenere l'iscrizione  nella scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  Il  concorso di  ammissione alla  scuola e'  effettuato secondo  le
norme generali attualmente vigenti.
                              Art. 304.
  Il consiglio  della Scuola  determina l'articolazione del  corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei
presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.
  Il consiglio determina pertanto:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
(teorica e  seminariale) e  di quella  di tirocinio,  compresa quella
relativa all'area specialistica comune  e specialita' propedeutiche o
affini.
  Il piano di  studi e di addestramento  professionale e' determinato
dal consiglio della  scuola sulla base degli obiettivi  generali e di
quelli da raggiungere nelle diverse  aree degli obiettivi specifici e
dei relativi settori scientificodisciplinari, che sono indicati nella
tabella A.
  Costituiscono apporti  minimi obbligatori  sia propedeutici  che di
approfondimento      scientificoculturale,     che      infine     di
professionalizzazione, compresa quella  relativa all'attivita' comune
a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:
  E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A
Fisiologia umana;  F04A Patologia  generale; F04B  Patologia clinica;
E0SA  Biochimica; F05X  Microbiologia e  microbiologia clinica;  F06A
Anatomia   patologica;   F07A   Medicina   interna;   F07B   Malattie
dell'apparato   respiratorio;  F18X   Diagnostica   per  immagini   e
radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C
Linguistica inglese.
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli  studi; tale  piano rispecchia  i requisiti  standard nazionali
elaborati  dai  direttori delle  scuole  ed  approvati dal  consiglio
universitario nazionale.
                              Art. 305.
  All'inizio  di ciascun  anno  di corso  il  consiglio della  scuola
programma attivita' comuni degli  specializzandi, e quelle specifiche
relative al  tirocinio; il consiglio concorda  con gli specializzandi
stessi  la  scelta  di   eventuali  aree  elettive  d'approfondimento
opzionale,  pari  a  non  oltre  il  25%  dell'orario  annuo,  e  che
costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  Il tirocinio e'  svolto nelle strutture universitarie  ed in quelle
ospedaliere  idonee convenzionate.  Lo svolgimento  dell'attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai  quali  e'  stata  affidata la  responsabilita'  didattica  ed  in
servizio  nelle  strutture presso  le  quali  il tirocinio  e'  stato
svolto.  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il  consiglio della
scuola potra' riconoscere utile,  sulla base d'idonea documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   od
extrauniversitarie.
                              Art. 306.
  L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto
su una tematica clinica assegnata  allo specializzando almeno un anno
prima  dell'esame  stesso.  La  commissione finale  e'  nominata  dal
rettore in relazione alla vigente normativa.
  Lo specializzando, per superare l'esame finale, deve aver sostenuto
gli esami  annuali ed i relativi  tirocini e deve aver  condotto, con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti  secondo uno  standard  nazionale  specifico della  scuola,
volto  ad  assicurare  il conseguimento  di  capacita'  professionali
adeguate allo standard europeo.
                              Art. 307.
  Le  tabelle   relative  allo  standard  nazionale   (relativo  agli
obiettivi  formativi e  relativi  settori scientificodisciplinari  di
pertinenza, all'attivita'  minima per l'ammissione  all'esame finale,
alle strutture minime necessarie  per le istituzioni convenzionabili)
sono fissate con le  procedure indicate nel decreto interministeriale
del 17 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio  1998.  Gli  aggiornamenti  periodici sono  disposti  con  le
medesime   procedure,   sentiti   i   direttori   delle   scuole   di
specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.
   A) - Area di medicina interna
  Obiettivi:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali  di fisiopatologia  dei diversi  organi ed  apparati, le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle
principali malattie che riguardano  i diversi sistemi dell'organismo,
le  conoscenze   teoriche  dei  principali  settori   di  diagnostica
strumentale e  di laboratorio alle suddette  malattie. Deve acquisire
inoltre la  capacita' di  valutazione delle connessioni  ed influenze
intersistemiche.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  F04B  Patologia  clinica,  F07A
Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.
   B) - Area propedeutica
  Obiettivi:  lo  specializzando   deve  perfezionare  le  conoscenze
fondamentali  di morfologia  e fisiologia  dell'apparato respiratorio
allo  scopo di  acquisire  ulteriori nozioni  sulle basi  biologiche,
sulla  fisiopatologia e  clinica  delle  malattie respiratorie;  deve
inoltre acquisire  capacita' di valutazione  per le connessioni  e le
influenze  fra problemi  respiratori e  problemi di  altri organi  ed
apparati; e deve altresi' acquisire padronanza degli strumenti idonei
per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A
Fisiologia umana, F04A Patologia  generale, L18C Linguistica inglese,
informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
   C) - Area di fisiopatologia respiratoria
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie dell'apparato  respiratorio e  deve acquisire  conoscenze di
fisiopatologia clinica.
  Settori:   E04B   Biologia   molecolare,   F05X   Microbiologia   e
microbiologia  clinica,   F04A  Patologia  generale,   F07B  Malattie
dell'apparato respiratorio.
   D) - Area di laboratorio e diagnostica strumentale
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e teoriche in tutti i  settori di laboratorio applicati alle malattie
respiratorie  con particolare  riguardo alla  citoistopatologia, alle
tecniche  immunoallergiche,   alle  tecniche  di   valutazione  della
funzione  dei   vari  tratti   dell'apparato  respiratorio   e  della
cardioemodinamica  polmonare; deve  acquisire conoscenze  e capacita'
interpretative nella diagnostica per  immagini e nelle varie tecniche
diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio;
deve altresi'  saper eseguire alcune tecniche  diagnostiche, seguendo
le norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F18X
Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
   E) - Area dell'endoscopia
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e
bronchiale,  alla  terapia  endobronchiale; deve  saper  eseguire  le
tecniche endoscopiche  secondo le  norme di  buona pratica  clinica e
deve saper applicare tali norme in studi clinici.
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica, F07B  Malattie  dell'apparato
respiratorio, F18X Diagnostica per immagini.
   F) - Area delle emergenze respiratorie
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la  pratica clinica necessaria  a trattare le  principali patologie
che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.
  Settori:  F21X Anestesia  e rianimazione,  F07X Farmacologia,  F07B
Malattie dell'apparato respiratorio.
  G)  -  Area delle  tubercolosi  e  delle malattie  infettive  dell'
apparato respiratorio
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
necessarie  per la  valutazione  epidemiologica,  la prevenzione,  la
diagnostica  microbiologica e  immunologica,  la diagnostica  clinico
strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle
malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper
applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato respiratorio,  F07I Malattie
infettive,   F05X  Microbiologia   e   microbiologia  clinica,   F07X
Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.
   H) - Area della clinica delle malattie respiratorie
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per
la     valutazione    epidemiologica,     prevenzione,    diagnostica
clinicostrumentale,   terapia   e   riabilitazione   delle   malattie
respiratorie nelle  sue varie problematiche cliniche,  deve conoscere
le norme di  buona pratica clinica e deve saperle  applicare in studi
clinici controllati.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato  respiratorio, F23A  Scienze
infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia.
  Tabella B  - Requisiti minimi di  apprendimento professionalizzante
dello specializzando.
  Lo  specializzando viene  ammesso  all'esame finale  di diploma  se
documenta oggettivamente che:
  a) ha seguito almeno 200  casi di patologia respiratoria, 60 almeno
dei  quali  di  natura  neoplastica,  partecipando  attivamente  alla
raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli
interventi diagnostici  e terapeutici  razionali, e  alla valutazione
critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri
formali della scuola;
  b) ha seguito  in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie,  e ne ha
eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;
  c) ha dimostrato una capacita'  di sintesi e di presentazione della
propria  esperienza  fisiopatologica  e  clinica  specialistica,  nel
quadriennio, con  almeno due  comunicazioni presentate  alla societa'
scientifica nazionale;
  d) ha adempiuto ad una delle attivita' di perfezionamento opzionali
seguenti:
  1) Allergologia respiratoria: lo  specializzando deve aver eseguito
personalmente almeno 100 tests  cutanei con contemporanea valutazione
dei tests  diagnostici in  vitro e  del comportamento  della funzione
respiratoria (compresi almeno 50  tests di provocazione bronchiale) e
almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica.
  2) Broncologia: lo specializzando  deve aver eseguito personalmente
almeno  50 endoscopie  bronchiali,  con  relativi prelievi  bioptici,
unitamente alla valutazione radiologica dei  casi in esame; deve aver
eseguito  almeno  50  interventi  di terapia  bronchiale;  deve  aver
eseguito  almeno  50 tests  di  broncoreattivita'  aspecifica e  deve
altresi' aver  eseguito tutte le  manovre di studio  sulle secrezioni
bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai
casi in studio.
  3) Fisiopatologia  polmonare: lo specializzando deve  aver eseguito
personalmente almeno 100 indagini  di valutazione della funzionalita'
polmonare,  tests  funzionali   respiratori  e  di  cardioemodinamica
polmonare.
  4)  Oncologia  polmonare:  lo   specializzando  deve  aver  seguito
personalmente almeno  100 casi di  neoplasie maligne, sia  nella fase
dell'iter  diagnostico   che  nelle  applicazioni   terapeutiche,  in
particolare terapia citostatica e radiante.
  5) Insufficienza respiratoria cronica:  lo specializzando deve aver
seguito personalmente  almeno 30  casi di  insufficienza respiratoria
cronica grave nelle sue  varie fasi clinicoevolutive con acquisizione
delle relative  pratiche terapeutiche  e di  riabilitazione, comprese
quelle della terapia intensiva, e semiintensiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 31 marzo 1999
                                            p. Il rettore: Scaravelli